lentepubblica


Dipendenti pubblici: nuovo codice di comportamento e di comunicazione

lentepubblica.it • 19 Ottobre 2014

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n° 62 , G.U. 04.06.2013) emanato in attuazione della legge anti-corruzione (Legge n. 190/2012), in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

Il codice si occupa parzialmente degli aspetti legati alla comunicazione istituzionale ribadendo, anche se in maniera meno incisiva rispetto al passato, l’obbligo del dipendente di tutelare l’immagine dalla propria amministrazione: art.12 comma 2, ”Salvo il diritto di esprimere  valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da  dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione”.

Il codice, però, ribadisce anche l’importanza della “tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati” che, si precisa, dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale.

L’ Art. 9  cita, al comma 1:  “Il  dipendente  assicura  l’adempimento   degli   obblighi   di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti,  prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale”.

Ed al comma  2:  “La  tracciabilità  dei  processi  decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che  consenta  in  ogni  momento  la replicabilità.

L’ Art. 12 è dedicato poi espressamente ai Rapporti con il pubblico: 1. “Il dipendente in rapporto con  il  pubblico  si  fa  riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo (…). Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte  salve le  norme  sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in  ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la  responsabilità’  od  il  coordinamento”.

Lo stesso articolo al comma 4 richiama significativamente il ruolo dell’URP (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico): “Il dipendente non  assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico”.

E’ evidente nel codice, nonostante gli sforzi del legislatore, il sussistere di una contraddizione, forse inevitabile, tra la necessità di garantire la massima trasparenza ed accessibilità dell’azione amministrativa e la necessità per i dipendenti di tutelare l’immagine della propria amministrazione.

 

 

FONTE: Innovatori PA (www.innovatoripa.it)

AUTORE: Domenico Pennone

 

codice

Fonte:
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments